Si è svolto venerdì scorso 9/9/11 scorso un incontro interno all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul progetto di legge di riforma dell’IGR che sarà presentato in prima lettura al Consiglio Grande e Generale, nella versione diffusa via web il 6/9/11. Nei mesi scorsi il Consiglio dell’Ordine ed il Coordinamento del Gruppo di Lavoro Fisco hanno avuto anche incontri tecnici preparatori con la Segreteria delle Finanze.
Naturalmente, quanto emerso nell’incontro si riferisce ad un’analisi di carattere preliminare e non di dettaglio del testo del progetto di legge e, pertanto, le osservazioni di seguito riassunte non possono considerarsi esaustive. Peraltro, considerata l’estrema rilevanza di alcune delle criticità emerse già in questa fase, si è ritenuto opportuno che le stesse fossero portate subito all’attenzione della Segreteria di Stato alle Finanze e rese pubbliche attraverso i media.
In ordine di importanza, la criticità più evidente ad oggi individuata nel corpo del progetto di legge da noi analizzato riguarda le modifiche introdotte con riferimento alla modalità di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di imprese individuali: in base a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del Progetto di Legge, i redditi di lavoro autonomo e i redditi di impresa individuale risultano assoggettati ad “imposizione separata”, con aliquota del 17% ai sensi del successivo comma 2, n. i) del medesimo articolo 10, senza possibilità di opzione per il regime di tassazione ordinario. Se i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa individuali percepiscono redditi appartenenti ad altre categorie, gli stessi sono assoggettati a tassazione progressiva per scaglioni considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di lavoro autonomo o di impresa. Ma ai sensi del successivo art. 11 qualora un soggetto abbia solamente redditi di lavoro autonomo ovvero di impresa individuale allo stesso non spettano deduzioni per oneri (ad eccezione degli oneri per contributi previdenziali obbligatori, la cui deducibilità è prevista dal successivo art. 12, comma 1, lett. b). Qualora sia confermata la volontà del legislatore di non prevedere deduzioni per oneri per i percettori di reddito di lavoro autonomo e di impresa individuale si ritiene opportuno evidenziare l’estrema iniquità di tale previsione, posto che, non è ammissibile che qualora un soggetto percepisca solamente un reddito di lavoro autonomo o di impresa individuale a questi non spetti alcuna deduzione per oneri di carattere personale. Non può essere confusa, infatti, la deducibilità degli oneri inerenti l’attività tipica, deducibili dal reddito di lavoro autonomo o dal reddito di impresa con la deducibilità degli oneri di carattere personale che in un sistema equo devono spettare a tutti i soggetti residenti a parità di condizioni. Gli oneri inerenti l’attività tipica, infatti, sono effettivamente a carico dei titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa individuale, a differenza di quanto accade per i titolari di redditi di lavoro dipendente o di altri redditi che non hanno spese per l’organizzazione del proprio lavoro.
Sempre con riferimento ai redditi di lavoro autonomo e redditi di impresa individuale, si è discusso il funzionamento del credito per imposte estere. Anche se a livello di sistema non ha senso, l’art. 15, comma 2 prevede che siano scomputabili le imposte estere anche dall’imposta separata sul reddito di lavoro autonomo e di impresa, ma non si capisce in che misura, per cui occorre un approfondimento della questione, di non poco rilievo economico, visto che l’aliquota che viene subita in Italia è del 30%.
Altra criticità emersa dall’analisi degli effetti derivanti dall’introduzione del world wide principle è che, in assenza di Convenzione contro le doppie imposizioni, si potrebbero avere casi di doppia tassazione dei redditi ovvero di tassazione a San Marino più alta di quella Italiana dei medesimi redditi. Si porta l’esempio di persone fisiche che possiedono dei fabbricati in Italia o percepiscono pensioni dall’estero. Anche sul trattamento dei dividendi e dei redditi di capitale emergono perplessità, ma si è dell’opinione che debba essere fatta un’ulteriore analisi specifica.
Per quanto riguarda il reddito di impresa sono stati criticati da molti colleghi i limiti introdotti alla deducibilità di alcuni tipi di costi, tra cui i costi di pubblicità (limite dell’8%). Questo limite vuole probabilmente colpire abusi evasivi, ma si ritiene che non possa essere generalizzato questo limite a tutte le imprese rischiando di penalizzare quelle con costi effettivi di tale tipo.
Corre l’obbligo altresì di riferire ALTRI GIUDIZI, soprattutto DI CARATTERE GENERALE sul progetto di legge, che sono emersi anche prima dell’incontro tecnico interno di venerdì scorso:

  1. è positivo il fatto che la riforma sia stata fatta in forma di Testo Unico, dal momento che la legge istitutiva dell’IGR, risalente al 1984, ha subito nel tempo molte modifiche, anche sostanziali, per cui era già molto sentita l’esigenza di un Testo Coordinato, al quale stava pensando di mettere mano direttamente il nostro Ordine; l’impianto però necessita ancora di correzioni e integrazioni;
  2. secondo la maggior parte dei colleghi, il progetto di legge non presenta una riforma rivoluzionaria ed innovativa rispetto all’esistente, anzi assomiglierebbe più a una “manovra”: la previsione di minimum tax per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo e altre misure contenute nell’articolato denotano un chiaro obiettivo, quello di fare cassa per le ormai magre finanze dello Stato: un obiettivo chiaramente comprensibile, ma che, a detta di molti colleghi, potrebbe però mettere in ulteriore difficoltà molti operatori che già subiscono i pesanti effetti delle crisi economica e del Decreto Incentivi; vale sempre quanto già espresso dal nostro Ordine, ossia che l’aumento della pressione fiscale sugli operatori economici non è auspicabile, soprattutto nell’ottica della concorrenza e della competitività con l’esterno;
  3. il progetto di legge contiene interessanti elementi nuovi che mostrano segnali di indirizzo verso una maggiore equità, come quello della revisione del sistema delle deduzioni e delle detrazioni dei redditi di lavoro dipendente e l’eliminazione delle attuali differenziazioni tra lavoratori dipendenti residenti e frontalieri; ma le differenze tra lavoratori dipendenti ed autonomi resteranno comunque evidenti: l’equità, quella vera è ancora lontana;
  4. finalmente è stata accolta una nostra proposta ormai datata, ossia quella della riduzione del numero degli scaglioni d’imposta: anche se in questo periodo di crisi economica non possiamo aspettarci l’emersione di una nuova base imponibile rilevante, il segnale è comunque positivo;
  5. il nuovo sistema di accertamento e contenzioso delineato nella riforma appare finalmente più veloce e meno burocratico, anche se andrà testato nella sua reale applicazione, e quindi migliorativo rispetto all’attuale; ci auguriamo che venga recepita l’istanza, anch’essa datata, del nostro ordine che il nostro ordinamento si doti di un sistema di accertamento più incisivo nella lotta all’evasione, evasione che, sia chiaro, riguarda tutti i tipi
    di reddito;
  6. questa riforma può generare maggiori incassi per l’Erario sammarinese, ma non certo nella misura di risolvere i problemi del Bilancio dello Stato: per la soluzione di questi occorrono seri tagli alla spesa pubblica, secondo il prudente principio del buon padre di famiglia,
  7. alcune parti del progetto di legge dovranno essere oggetto di modifiche e di nuova stesura, dal momento che la loro lettura ci ha posto evidenti problemi di interpretazione.

L’Ordine approfondirà prossimamente tutto l’articolato del progetto di legge attraverso i lavori del proprio GDL Fisco e si riserva di esprimersi ulteriormente in merito ai contenuti della riforma, con l’auspicio di essere ascoltato e di poter contribuire al suo miglioramento.
Ci auguriamo soprattutto che nel frattempo si normalizzi il rapporto con l’Italia e che pertanto entri in vigore l’accordo contro le doppie imposizioni e San Marino entri nella white list del MEF.

Marino Albani
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

11/9/2011