Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili mi ha incaricato di segnalare nuovamente alla cittadinanza un abuso che sempre più si va diffondendo.
E’ ormai ben noto a tutti che purtroppo diverse società ed anche alcuni privati e titolari di licenze individuali stanno svolgendo attività rientranti fra quelle riservate agli iscritti al nostro Albo.
Molte società annoverano infatti nel proprio oggetto sociale parecchie delle attività che sono incluse nell’art. 4 dell’Ordinamento Professionale (allegato al Decreto Delegato n. 201/2010) e che quindi per legge potrebbero essere svolte solamente dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili.
E’ bene ricordare dunque a tutti i cittadini che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili possono accedere alla loro professione solamente dopo aver conseguito una laurea, almeno triennale, in materie economiche o aziendali, a conclusione di un tirocinio di tre anni e solo in seguito al superamento con esito positivo di un esame di abilitazione di Stato.
Il titolo di studio, il periodo di pratica e l’esame di abilitazione costituiscono quindi una notevole garanzia per i clienti che, rivolgendosi ad iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sanno di trovarsi di fronte ad un professionista che ha dovuto seguire un percorso formativo molto serio e che quindi è sicuramente in possesso di una preparazione culturale e tecnica d’alto livello, nonché di un notevole bagaglio di esperienza e di competenza.
L’ordinamento professionale obbliga inoltre i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili a curare continuamente il proprio aggiornamento, con la frequenza obbligatoria di corsi e seminari in materia giuridica economica e fiscale e ciò costituisce un’ulteriore garanzia per i clienti.
Inoltre si deve ricordare che gli iscritti al nostro Albo debbono dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni che potessero derivare ai loro clienti a causa di eventuali errori.
Anche questo obbligo costituisce un’ulteriore garanzia per i clienti, che di fronte ad una manchevolezza del professionista sanno di poter contare sull’indennizzo da parte di una compagnia di assicurazione.
Ovviamente le molte società di servizi e persone fisiche, che svolgono abusivamente le attività professionali riservate agli iscritti all’Albo, non offrono nessuna di queste garanzie e quindi coloro che si rivolgono, con malriposta fiducia, a tali soggetti per chiedere prestazioni professionali non possono avere alcuna certezza di essere seguiti da persone dotate da idonea preparazione tecnica e culturale e di un costante aggiornamento e di poter godere di una copertura assicurativa in caso di danno procurato. Non solo, ma questi soggetti abusivi con ogni probabilità non adempiono agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio: anche i loro clienti potrebbero essere oggetto di provvedimenti da parte dell’AIF e del Tribunale.
Debbo rilevare infine che l’esercizio di attività riservate da parte di coloro che non sono iscritti all’Albo integra gli estremi del reato di “Indebito esercizio di una professione”, previsto e punito dall’art. 385 del Codice Penale.
Mi corre dunque l’obbligo di invitare le imprese ed i cittadini in genere ad accertarsi che il professionista al quale si rivolgono per la tenuta della contabilità, per la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, per la stima di attività economiche, per la redazione di perizie e consulenze tecniche in materia economica e finanziaria, etc., sia regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Presidente ODCEC Dott. Marino Albani
Repubblica di San Marino, settembre 2015